La prima versione dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione
Ss. Pietro e Paolo risale alla sua fondazione
nell’anno 1971; tali documenti normativi sono stati modificati
in varie occasioni. Con la promulgazione della Legge
N. DL del 5 dicembre 2022 sulle persone giuridiche
dello Stato della Città del Vaticano si era
reso necessario introdurre una serie di
modifiche a questi testi per renderli più
conformi alla legislazione vaticana.
Inoltre, alla luce dell’esperienza maturata
nel corso dell’ultimo decennio, è stato ritenuto
opportuno introdurre o modificare diversi
articoli perché rispecchino meglio la
prassi attuale. Infine, è stato deciso di
semplificare alcune disposizioni, formulare
il testo in modo più chiaro e logico e
chiarire alcuni dubbi rimasti.
Il lavoro di revisione è iniziato nel marzo
2023 e ha visto coinvolto, oltre al Consiglio
di Presidenza, anche il Collegio dei
Revisori e alcuni Soci particolarmente
esperti in materia. Dopo opportune consultazioni
con l’Ufficio Giuridico della Segreteria
di Stato e quello del Governatorato
dello Stato della Città del Vaticano, i nuovi testi, presentati
ai Soci agli inizi di settembre, sono stati approvati
all’unanimità dall’Assemblea dei Soci nella seduta di domenica
24 settembre 2023. Successivamente, dopo attento
esame dei testi da parte della Segreteria di Stato, il
Santo Padre, nell’Udienza concessa al Cardinale Segretario
di Stato il 20 novembre 2023, ha approvato lo Statuto
e il Regolamento.
Sua Santità ha anche benignamente
accolto la richiesta di concedere alla Associazione la personalità
giuridica, permettendo così la iscrizione della medesima
nello albo delle persone giuridiche dello Stato della Città
del Vaticano.
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Senza cercare di essere esaustivo, sembra utile segnalare
alcune elementi
importanti dei nuovi
documenti normativi
del Sodalizio,
consultabili sul sito
istituzionale pietroepaolo.org.
Il primo articolo dello
Statuto, rimasto
invariato, ricorda
che «L’Associazione
Ss. Pietro e
Paolo, fondata nel
1971 per raccogliere
l’eredità di ideali
della Guaria Palatina
d’Onore di Sua Santità, è formata da cattolici residenti a Roma o nella
Città del Vaticano, desiderosi di rendere una particolare
testimonianza di vita cristiana, di apostolato e di fedeltà
alla Sede Apostolica, mediante le attività previste dal presente
Statuto».
L’articolo 2, invece, presenta alcune novità
importanti. Per la prima volta, l’identità dell’Associazione
viene definita sia canonicamente
che civilmente. Da una parte, il Sodalizio
viene riconosciuto come «associazione
privata di fedeli dotata di personalità
giuridica a norma del Codice di Diritto Canonico
»; dall’altra, viene considerato come
« organizzazione di volontariato , confor-memente
alla legislazione in vigore nello Stato
della Città del Vaticano».
Che cos’è un’associazione di fedeli? Secondo
il Codice di Diritto Canonico «Nella
Chiesa vi sono associazioni, distinte dagli
istituti di vita consacrata e dalle società di
vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici,
sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono,
mediante l’azione comune, all’incremento
di una vita più perfetta, o alla promozione
del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad
altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione,
esercizio di opere di pietà o di carità, animazione
dell’ordine temporale mediante lo spirito cristiano»
(can. 298, § 1). Le associazioni dei fedeli, quindi, hanno
tre possibili finalità: (1) l’incremento di una vita più perfetta,
in altre parole, la ricerca della santità; (2) la promozione
del culto pubblico o della dottrina cristiana; (3) altre
opere di apostolato.
Le finalità e le attività dell’Associazione Ss. Pietro e Paolo
vengono elencate nell’art. 3 del nuovo Statuto; al
riguardo, oltre all’impegno di assicurare la formazione religiosa
e culturale dei Soci e dei futuri Soci, viene sottolineata
la collaborazione con le varie Istituzioni della Santa
Sede e dello Stato della Città del Vaticana nell’espletamento
dei vari servizi.
L’Associazione Ss. Pietro e Paolo è un’associazione «privata
» di fedeli. Cosa significa? Il Codice di Diritto Canonico
distingue tra le associazioni pubbliche di fedeli e quelle
private. Le associazioni pubbliche “vengono erette dalla autorità
ecclesiastica competente per svolgere una missione
in nome della Chiesa” (can. 301). Quelle private, invece,
sono nate dall’iniziativa dei fedeli per conseguire i
fini di cui nel can. 298, § 1. Tuttavia, «nessuna associazione
privata di fedeli è riconosciuta nella Chiesa, se i
suoi statuti non sono stati riveduti dall’autorità competente
» (can. 299, § 3). Le associazioni private godono di ampia
autonomia ma rimangono comunque soggette alla vigilanza
dell’autorità ecclesiastica competente.
Nel caso del nostro Sodalizio, tale vigilanza viene |