Regolamento
TITOLO PRIMO: I SOCI
ART. 1
    
    § 1. I Soci dell’Associazione Santi Pietro e Paolo sono  tenuti a rendere una particolare testimonianza di vita cristiana, di apostolato  e di fedeltà alla Sede Apostolica, mediante le attività di volontariato  previste dallo Statuto.
      § 2. Pertanto, i Soci si impegnano a partecipare, nei limiti del possibile, alla vita associativa con  particolare attenzione al programma di attività religiosa e formativa  stabilito per ciascun anno sociale.
      § 3. È sempre possibile partecipare alle celebrazioni  liturgiche nella Cappella Santi Pietro e Paolo, ubicata nella sede  dell’Associazione.
      § 4. Le celebrazioni tradizionali dell’Associazione, alle  quali in particolare si invita a partecipare, sono:
      1) la Messa di suffragio per i defunti dell’Associazione (nel mese di novembre);
      2) la Solennità dell’Immacolata  Concezione (8 dicembre); 
      3) la Seconda Domenica di Pasqua, tradizionalmente  denominata «Pasqua dell’Associazione»;
      4) la Festa  dell’Associazione (in prossimità  della Solennità dei Ss. Pietro e Paolo, Patroni dell’Associazione).
      § 5.  L’Associazione cura, inoltre, una particolare devozione a Maria SS.ma «Virgo Fidelis».    
ART. 2
    § 1. Si diventa Socio effettivo alla conclusione del programma formativo previsto dall’art. 10 dello Statuto, con la pronuncia sul Vangelo, davanti al Presidente e all’Assistente Spirituale, della seguente promessa: «A gloria della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, per l’intercessione di Maria Santissima “Virgo Fidelis”, affidandomi alla protezione dei Santi Pietro e Paolo, Patroni dell’Associazione, io prometto solennemente di rendere una particolare testimonianza di vita cristiana, di apostolato e di fedeltà alla Sede Apostolica, e in special modo alla persona e al magistero del Sommo Pontefice. Mi aiuti Iddio e questi santi Vangeli, che tocco con le mie mani».
§ 2. Ciascun Socio effettivo aderisce ad almeno una delle tre Sezioni, di cui agli articoli 6 a 9 dello Statuto, ed è invitato a partecipare alle attività organizzate dalla Sezione per le attività culturali.
§ 3. Una volta iscritto il Socio può indossare i simboli distintivi dell’Associazione: la cravatta tranciata da bande d’oro e d’argento appaiate in campo rosso e il distintivo riproducente lo stemma dell’Associazione (cfr. Allegato A al presente Regolamento).
    
ART. 3
  
    § 1. Per essere ammesso a Socio effettivo è necessario: 
      a) trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 5 dello  Statuto;
      b) dichiarare di aver preso cognizione dello Statuto e del  Regolamento e di accettarli in ogni loro parte;
      c) aver completato il periodo di formazione iniziale previsto  dall’art. 10 dello Statuto;
      d) aver ottenuto il giudizio positivo del Presidente, degli  Assistenti Spirituali, e dei responsabili del Gruppo di appartenenza,  conformemente all’art. 10, § 5 dello Statuto.
      § 2. Nel caso di richiesta di riammissione tra i Soci effettivi  di un Socio sostenitore decide il Consiglio di Presidenza.    
ART. 4 
    § 1. Chi desidera entrare a far parte dell’Associazione deve  presentare i seguenti documenti:
      a) lettera di presentazione del proprio Parroco o di un sacerdote  che conosce bene il candidato;
      b) certificato di battesimo e di confermazione;
      c) domanda di ammissione controfirmata da due Soci;
      d) curriculum vitae e  fotografia del candidato;
      e) nel caso di candidati minorenni d’età, l’autorizzazione di chi  esercita la responsabilità genitoriale;
      f) qualsiasi documentazione richiesta dalle competenti Autorità  vaticane, conformemente alla normativa vaticana in vigore.
      § 2. Le domande di ammissione devono essere consegnate alla  Segreteria dell’Associazione, che le protocolla prima di trasmetterle al  Consiglio di Ammissione, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente  Regolamento.
      § 3. Per essere ammesso al relativo corso di  formazione, previsto dall’art. 10 dello Statuto, il candidato deve ottenere il  parere positivo del Consiglio di Ammissione.    
ART. 5 
    § 1. Il Consiglio di Ammissione è composto da:
      a) il Presidente dell’Associazione, il quale lo presiede;
      b) l’Assistente Spirituale;
      c) il Presidente dell’Assemblea.
      § 2. Il Consiglio di Ammissione adotta le sue decisioni a  maggioranza assoluta. 
      § 3. In caso di conflitto di interesse di un membro del Consiglio  di Ammissione, questi sarà sostituito ad casum dal Vice Assistente  Spirituale.    
ART. 6 
    § 1. Il Consiglio di Ammissione, nell’espletamento del  proprio incarico istituzionale, può avvalersi, ove lo ritiene utile, di commissioni  composte da Soci dotati di esperienza e perizia, che esaminano i candidati ed  offrono al Consiglio di Ammissione un proprio parere.
      § 2. I membri delle commissioni di esame vengono scelti  insindacabilmente dal Consiglio di Ammissione.
      § 3. Il Consiglio di Ammissione ha facoltà di  sottoporre il candidato ad uno o più colloqui, direttamente con il Consiglio o  con una o più commissioni di esame, oltre a poter richiedere dal medesimo  quelle certificazioni ritenute necessarie ai fini dell’iscrizione.    
ART. 7
  
    § 1. Qualora un Socio  decaduto o uscito dall’Associazione chieda di essere riammesso, tale istanza è  di esclusiva competenza del Consiglio di Presidenza.
      § 2. Il richiedente deve  presentare apposita domanda scritta debitamente motivata, allegando i documenti  previsti dall’art. 4, § 1 del presente Regolamento.
      § 3. Il Consiglio di  Presidenza, nel prendere la propria decisione, presta particolare attenzione  alle motivazioni e alle circostanze sia dell’uscita dall’Associazione sia della  nuova richiesta di ammissione e può richiedere il parere di periti o  commissioni stabilite ad hoc.
      § 4. Il Consiglio di  Presidenza può stabilire un adeguato periodo di formazione prima di riammettere  il richiedente.    
ART. 8
    § 1. Il Socio effettivo deve corrispondere la quota sociale  annua, per l’importo ed entro i termini stabiliti con delibera del Consiglio di  Presidenza.
      § 2. All’atto dell’ammissione il Socio è tenuto a versare la  quota dell’anno in corso.
      § 3. Il Socio sostenitore è tenuto a corrispondere un contributo  annuale minimo determinato dal Consiglio di Presidenza. 
      § 4. L’eventuale riduzione o dispensa dal pagamento della quota o  del contributo minimo nei singoli casi spetta al Presidente dell’Associazione,  sentito l’Assistente Spirituale.    
ART. 9
    § 1. Lo stato di morosità ha inizio il sedicesimo giorno  successivo al termine ultimo, stabilito dal Consiglio di Presidenza, per il  pagamento della spettanza annuale.
      § 2. Lo stato di morosità è incompatibile con l’esercizio di  voto.
      § 3. Il Socio moroso da un anno viene formalmente invitato a  regolare la sua posizione e, in caso di non ottemperanza entro tre mesi, può essere  dichiarato decaduto dalla qualità di Socio con atto del Presidente  controfirmato dal Tesoriere, dopo aver accertato la persistenza della morosità,  e dal Segretario quale attuario.
      § 4. Prima di emettere la dichiarazione di avvenuta decadenza, il  Presidente deve sentire il parere del Consiglio di Presidenza.    
ART. 10
    § 1. La qualità di Socio effettivo si perde:
      a) per passaggio tra i Soci sostenitori, disposto dal Consiglio  di Presidenza su richiesta del Socio interessato, ovvero d’ufficio qualora sia  stata registrata una partecipazione alle attività delle Sezioni al di sotto del  limite minimo preventivamente stabilito dalla Presidenza, protrattasi senza  giustificato motivo per almeno un anno;
      b) per passaggio tra i  Soci benemeriti, conformemente all’art. 4, § 1, c) dello Statuto;
      c) per dimissioni volontarie, presentate al Presidente in forma  scritta;
      d) per morosità, ai sensi dell’art. 9 del presente Regolamento;
      e) per espulsione, a seguito di procedimento disciplinare ai  sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45 del presente Regolamento. 
      § 2. La qualità di Socio sostenitore si perde per i motivi di cui  al § 1, b), c), d) ed e) del presente articolo.    
ART. 11
    § 1. L’anno sociale ha inizio il 1° settembre e termina il 31  agosto. 
      § 2. L’esercizio finanziario, per la tenuta delle scritture  contabili e la relativa redazione del bilancio, coincide con l’anno solare.    
TITOLO SECONDO: L'ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 12 
    
    L’Assemblea dei Soci è convocata:
      a) una volta l’anno, per approvare i bilanci consuntivi e  preventivi ed esprimersi sulle attività relative all’anno trascorso, nonché per  l’approvazione, eventualmente con emendamenti, del programma sociale di massima  per il nuovo anno, esposto dal Presidente dell’Associazione, previa delibera  del Consiglio di Presidenza;
      b) ogni volta che se ne presenti la necessità, secondo il  disposto dell’art. 12, c) e d) dello Statuto.    
ART. 13 
    La convocazione dell’Assemblea è fatta mediante avviso scritto, inviato ai Soci attraverso i normali mezzi di comunicazione adoperati dall’Associazione, non meno di sette giorni prima del termine fissato, con l’indicazione della data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno.
ART. 14
  
    Per l'Assemblea è prevista un'unica convocazione; l'Assemblea adotta le sue deliberazioni ordinarie a maggioranza semplice dei presenti, generalmente per alzata di mano.
ART. 15 
    
    Il Presidente dell’Assemblea viene eletto dai Soci, secondo le modalità previste negli articoli 12 e 14 dello Statuto e negli articoli 18 a 26 del presente Regolamento.
ART. 16 
    
    § 1. Il Presidente dell’Assemblea presiede ai lavori della  medesima, eccetto che si tratti di convocazione elettorale.
      § 2. Il Presidente dell’Assemblea apre e dichiara chiusa la  seduta, che non può comunque mai protrarsi, tranne il caso di convocazioni  elettorali, oltre le tre ore consecutive. 
      § 3. Il Presidente dell’Assemblea può altresì sospendere la  seduta per gravi motivi, avuto il parere favorevole del Presidente  dell’Associazione.    
ART. 17
    § 1. La delega redatta in forma scritta è ammessa per la  partecipazione all’Assemblea, esclusa la convocazione per elezioni sociali.
      § 2. Un Socio comunque non può rappresentare più di tre deleghe.
TITOLO TERZO: ELEZIONI E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI
ART. 18
  
    § 1. Vigila  sul corretto svolgimento delle elezioni la Commissione Elettorale, composta dal  Presidente dell’Associazione, dall’Assistente Spirituale e dal Presidente  dell’Assemblea; in caso di conflitto di interesse di un membro della  Commissione Elettorale, questi sarà sostituito ad casum dal Vice  Assistente Spirituale.
      § 2. Le  decisioni della Commissione Elettorale sono prese a maggioranza assoluta e sono  insindacabili.
      § 3. La  Commissione Elettorale dà le disposizioni per il corretto svolgimento delle  elezioni conformemente allo Statuto ed al Regolamento.
      § 4. La  Commissione Elettorale verifica che le condizioni per le candidature, stabilite  dallo Statuto e dal Regolamento, siano rispettate.    
ART. 19 
    § 1. Sono ammessi al voto i Soci effettivi, sostenitori e benemeriti,  tranne quelli che non sono in regola con il pagamento delle spettanze annuali,  conformemente all’art. 4, § 3 dello Statuto. 
      § 2. Il termine ultimo per regolarizzare  eventuali situazioni anomale è il decimo giorno prima della data indetta per le  elezioni.
      § 3. Non è ammesso il  voto per delega.    
ART. 20 
    § 1. Le elezioni devono essere annunciate a  tutti i Soci, con almeno 60 giorni di anticipo. 
      § 2. Insieme alla convocazione alle elezioni,  devono essere inviati anche:
      a) l’invito a presentare le candidature per i  singoli incarichi sociali, al più tardi 30 giorni prima dell’inizio delle  elezioni;
      b) l’invito a presentare  le candidature a membro del Seggio Elettorale, di cui agli articoli 22 e 23 del  presente Regolamento, al più tardi 15 giorni prima dell’inizio delle elezioni.    
ART. 21
    § 1. Solo i Soci effettivi che possiedono i  requisiti stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento possono candidarsi  per un incarico sociale.
      § 2. Il Socio che desidera candidarsi deve 
      (i) avere la competenza e l’esperienza  adeguate all’incarico; 
      (ii) risultare in regola con i pagamenti  delle spettanze annuali; 
      (iii) essere di comprovata ed esemplare  condotta religiosa e morale. 
      § 3. Non possono essere candidati coloro che:
      a) sono interdetti o condannati a pena che  comporti l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici  direttivi nello Stato della Città del Vaticano o in uno Stato estero;
      b) sono condannati, nello Stato della Città  del Vaticano o uno Stato estero, per un reato contro la pubblica  amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine  pubblico, contro l’economia pubblica:
      c) sono condannati, nello Stato della Città  del Vaticano o uno Stato estero, per un qualunque reato non colposo, per cui la  legge preveda una pena detentiva non inferiore nel minimo a un anno.
      § 4. Chi desidera candidarsi per un incarico  nel Consiglio di Presidenza o nel Collegio dei Revisori, ad eccezione del  Presidente dell’Associazione e del Presidente dell’Assemblea, deve essere Socio  effettivo da almeno 10 anni ed avere un’età inferiore a 70 anni al  momento dell’elezione.
      § 5. Per l’incarico di Presidente  dell’Associazione il requisito è almeno 20 anni di anzianità associativa  ed un’età inferiore a 70 anni al momento dell’elezione. 
      § 6. Per chi desidera candidarsi come Presidente  dell’Assemblea il requisito è almeno 30 anni di anzianità associativa ed un’età  inferiore a 75 anni al momento dell’elezione.
      § 7. Non possono candidarsi i Soci che  ricoprono incarichi dirigenziali nei partiti politici di uno Stato estero e, se  già eletti, devono rassegnare le proprie dimissioni dalla carica. Spetta alla Commissione Elettoraledirimere  le eventuali controversie.
      § 8. Le candidature devono inoltre essere  corredate di firme di presentazione di almeno cinque Soci, i quali possono  firmare una sola candidatura per lo stesso incarico, e consegnate alla  Segreteria dell’Associazione almeno 30 giorni prima della data indetta per le  elezioni.
      § 9. Insieme alla candidatura il Socio deve consegnare  in Segreteria: 
      (i) un breve curriculum vitae con la  sua fotografia, redatto con particolare attenzione alla partecipazione alla  vita associativa;
      (ii) un’autodichiarazione circa: 
 a) il proprio stato di famiglia sia civile che canonico;
b) di non essere incorsi in reati canonici o civili e di non essere onerati da carichi pendenti.
Nei casi particolari, la Commissione Elettorale può richiedere i relativi certificati civili e/o canonici.
§ 10. La Segreteria trasmette alla Commissione Elettorale tutta la documentazione riguardante le candidature, di cui ai §§ 8 e 9 del presente articolo. La Commissione Elettorale verifica che i candidati siano in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento e comunica alla Segreteria l’elenco dei candidati validi.
§ 11. Almeno 20 giorni prima delle elezioni la Segreteria comunica ai Soci le liste dei candidati per le singole cariche sociali. Il curriculum vitae di ciascun candidato può essere visionato dai Soci nella sede dell’Associazione.
§ 12. Nel caso non vi sia nessuna candidatura alla carica di Presidente, alla nomina provvede la Segreteria di Stato. 
§ 13. Nel caso non vi sia nessuna candidatura ad altre cariche sociali, alla nomina provvede il nuovo Consiglio di Presidenza.
    
ART. 22
    § 1. Il Seggio Elettorale è responsabile per  il corretto svolgimento dello scrutinio elettorale e per il conteggio dei voti.
      § 2. I membri del Seggio Elettorale vengono  scelti per sorteggio.
      § 3. Per presentare le candidature al  sorteggio dei membri del Seggio Elettorale, gli interessati devono essere Soci  da almeno 5 anni. 
      § 4. Se si tratta di un Socio effettivo o  sostenitore, deve risultare in regola con i pagamenti delle spettanze annuali  nel giorno in cui presenta la propria candidatura in Segreteria. 
      § 5. Le candidature devono essere presentate  per iscritto al più tardi il 15° giorno prima dell’inizio delle elezioni. 
      § 6. Non può presentare la candidatura a  membro del Seggio Elettorale chi si candida per una delle cariche sociali. 
      § 7. Si devono sorteggiare, in questo ordine,  i seguenti membri del Seggio Elettorale:
      - il Presidente del Seggio Elettorale;
      - il Segretario; 
      - altri tre membri “ordinari”;
      - un membro “di riserva”.
      § 8. Il sorteggio deve avere luogo nella sede  dell’Associazione non meno di 12 e non più di 14 giorni prima dell’inizio delle  elezioni. Presiede il sorteggio il Presidente dell’Associazione o, se impedito,  il Vice Presidente; assistono uno degli Assistenti Spirituali o un loro  delegato, e il Segretario dell’Associazione o chi ne fa le veci, pena  l’invalidità del sorteggio. Il verbale del sorteggio viene redatto dal  Segretario dell’Associazione o da chi ne fa le veci e deve essere firmato da  tutti i tre summenzionati e pubblicato lo stesso giorno.
      § 9. La Segreteria comunica il risultato del  sorteggio ai sorteggiati e agli altri candidati non sorteggiati.
§ 10. Qualora le candidature per il sorteggio  dei membri del Seggio Elettorale fossero insufficienti di numero, si sorteggia  comunque per le singole cariche nell’ordine prestabilito, mentre i membri  mancanti del Seggio Elettorale vengono nominati dalla Commissione Elettorale.    
ART. 23
    § 1. Il Seggio Elettorale dichiara l’inizio e  la conclusione delle elezioni.
      § 2. Durante le elezioni è obbligatoria la  presenza di almeno tre membri del Seggio Elettorale.
      § 3. Lo scrutinio elettorale ha luogo in fine  settimana. Il seggio elettorale resta aperto almeno sei ore nel giorno di  sabato e almeno sei ore nel giorno di domenica, secondo quanto stabilito dalla  Commissione Elettorale. 
      § 4. Il Presidente del Seggio Elettorale ha  la facoltà di prolungare l’apertura del seggio per non più di un’ora il sabato  e la domenica, per permettere a tutti i votanti presenti di esercitare il loro  diritto di voto.
      § 5. Nel corso delle elezioni, il membro “di  riserva” del Seggio Elettorale entra in funzione solamente nell’eventualità in  cui uno degli altri membri non si presenti all’ora dell’inizio delle elezioni.  In tale caso il membro “di riserva” prende il posto del membro mancante per  tutta la durata dell’apertura del seggio quel giorno. 
      § 6. Tra le sessioni di apertura, il Seggio  Elettorale deve opportunamente sigillare l’urna elettorale onde impedire  qualsiasi manomissione, e provvedere alla sua conservazione sicura nella sede  dell’Associazione. Nel caso di constatata manomissione, le elezioni sono nulle.
      § 7. Spetta al Seggio  Elettorale lo spoglio delle schede e la comunicazione scritta dei risultati  delle elezioni al Presidente dell’Associazione uscente, il quale procede alla  proclamazione degli eletti.    
ART. 24
    § 1. Le schede elettorali devono riportare  chiaramente le singole cariche sociali oggetto delle elezioni e, sotto ogni  carica, la lista dei rispettivi candidati nell’ordine alfabetico. Vicino ad  ogni nome viene predisposta una casella per esprimere la preferenza di voto. 
      § 2. Si vota un solo candidato per ogni  singola carica, segnalando chiaramente la propria preferenza con un segno sulla  casella accanto al nome. 
      § 3. Oltre ai candidati già indicati nella  scheda non si possono aggiungere altri nomi, pena l’invalidità della scheda.  Inoltre, qualsiasi segno o scritto oltre a quello previsto rende tutta la  scheda nulla.
      § 4. La scheda elettorale rimane valida anche  se per una o più cariche non viene espressa alcuna preferenza. 
      § 5. Qualora vi sia il ballottaggio per la  carica del Presidente dell’Associazione, la scheda elettorale deve riportare  solamente le relative candidature.    
ART. 25 
    § 1. Ad eccezione dell’incarico di Presidente  dell’Associazione e dei Revisori, risulta eletto chi in ogni incarico riporta  il maggior numero di voti. Se tale numero è stato raggiunto da due candidati  per la stessa carica, risulta eletto chi è più anziano di appartenenza  all’Associazione e, nel caso di ulteriore parità, chi è più anziano di età. 
      § 2. Conformemente all’art. 17 dello Statuto,  il Presidente dell’Associazione è eletto a maggioranza assoluta dei votanti;  qualora nessun candidato alla Presidenza dell’Associazione raggiunga la  maggioranza assoluta dei votanti, si deve procedere, tra la terza e la quarta  settimana successiva, all’elezione del Presidente tra i due candidati che hanno  raggiunto il maggior numero dei voti.
      § 3. I primi tre  candidati all’incarico di Revisore che hanno ricevuto il maggior numero di voti  risultano eletti.    
ART. 26 
    § 1. Il nuovo Consiglio di Presidenza entra  in carica entro 30 giorni dalla ricevuta della conferma della Segreteria di  Stato. 
        § 2. Conformemente all’art. 21 dello Statuto,  le cariche sociali elettive hanno una durata di cinque anni. 
        § 3. Se durante tale periodo si verifica il  caso di decadenza, di rinuncia presentata per iscritto, di impedimento  permanente o di morte di un qualunque membro del Consiglio di Presidenza,  spetta al Consiglio di Presidenza nominare il facente funzioni che resta in  carica fino alle elezioni successive.
§ 4. Nel caso di decadenza, di rinuncia  presentata per iscritto, di impedimento permanente o di morte del Presidente  dell’Associazione, gli altri membri del Consiglio di Presidenza proseguono  temporaneamente nel loro ufficio per le sole questioni ordinarie ed il Vice  Presidente sostituisce temporaneamente il Presidente, con l’obbligo di indire,  entro tre mesi, nuove elezioni per la nomina di un nuovo Presidente e di un  nuovo Consiglio di Presidenza; il conteggio del termine trimestrale viene  sospeso nell’arco di tempo compreso dal 1° giugno al 30 settembre    
TITOLO QUARTO: IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
ART. 27
§ 1. L’attività di governo dell’Associazione è esercitata dal  Consiglio di Presidenza, mediante deliberazioni prese preferibilmente con  consenso unanime.
      § 2. Qualora il Presidente, per la particolarità della materia, o  per la sua gravità, o nell’impossibilità di raggiungere il consenso, ritenga  necessario di procedere alla votazione, le delibere sono assunte a maggioranza assoluta  dei voti dei membri presenti, fatto salvo quanto stabilito nell’art. 43, § 2  del presente Regolamento.
      § 3. In caso di parità delle votazioni prevale il voto del  Presidente.    
ART. 28 
  
    § 1. La Presidenza del Consiglio è tenuta dal Presidente  dell’Associazione, a norma dell’art. 15 dello Statuto. 
      § 2. Egli convoca il Consiglio mediante adeguata comunicazione a  tutti i membri, almeno sette giorni prima, tranne i casi di urgenza, per i  quali la convocazione può essere fatta per le vie brevi almeno un giorno prima.
      § 3. La presenza plenaria di tutti i membri permette una valida  riunione anche in mancanza di convocazione.    
ART. 29 
    § 1. Il Consiglio di Presidenza è normalmente convocato una volta  al mese. 
      § 2. Può essere convocato altresì su richiesta di un membro del  Consiglio medesimo, ovvero su invito del Collegio dei Revisori, ovvero su  istanza scritta di almeno venti Soci. 
§ 3. È necessario specificare sempre il motivo della convocazione  richiesta.    
ART. 30
  
    § 1. Per la validità delle sedute e degli atti del Consiglio di  Presidenza è necessaria la presenza di almeno sei membri del Consiglio medesimo  tra cui almeno uno degli Assistenti Spirituali, fatto salvo il disposto del § 3  del presente articolo.
      § 2. In caso di assenza o di impossibilità, il Presidente è  sostituito dal Vice Presidente; in assenza anche di questo, è sostituito dal  Consigliere più anziano in età.
      § 3. In caso di impedimento temporaneo, i Dirigenti delle  Sezioni, il Segretario o il Tesoriere debbono inviare al Consiglio, con piena  rappresentanza, un Vice Dirigente, un Vice Segretario o un Vice Tesoriere. Va  in ogni caso fatto salvo il disposto del § 1 del presente articolo.    
ART. 31 
    Possono essere ammessi alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, membri del Collegio dei Revisori o altri Soci, o persone esterne all’Associazione, la cui presenza sia ritenuta utile ai lavori consiliari.
ART. 32
  
    § 1. Conformemente all’art.  16, § 2, d), dello Statuto, il Consiglio deve istituire:
      a)la Commissione per i riconoscimenti e le onorificenze;
      b)qualsiasi carica o commissione richiesta dalla normativa vaticana  vigente. 
      § 2. Il Consiglio,  inoltre, può istituire altre commissioni. 
      § 3. Tutte le commissioni  sono composte da almeno tre membri, scelti tra i membri del Consiglio stesso o  tra gli altri Soci. 
      § 4. Per ciascuna  commissione il Consiglio stabilisce le rispettive regole.
      § 5. Il mandato delle  varie commissioni e cariche è coestensivo a quello del Consiglio di Presidenza.
TITOLO QUINTO: IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE
ART. 33 
    
    § 1. Il Presidente, a tenore dell’art. 17, § 1 dello Statuto, ha  la rappresentanza dell’Associazione. 
      § 2. Tale prerogativa gli conferisce ogni potere di relazione con  gli altri Enti e con le Autorità, in nome e per conto dell’Associazione.
      § 3. La direzione prevista dal medesimo art. 17 dello Statuto si  esplica, tra l’altro, nel coordinare le varie attività delle singole Sezioni e  degli altri organi sociali, per garantire la vitalità dell’Associazione.    
ART. 34
  
    Al Vice Presidente spettano le funzioni previste dall’art. 18 dello Statuto. In particolare, coadiuva il Presidente dell’Associazione nel coordinamento delle attività sociali e nell’organizzazione della vita di sede e dei servizi generali offerti ai Soci.
TITOLO SESTO: IL SEGRETARIO, IL TESORIERE, I DIRIGENTI DI SEZIONE, IL COLLEGIO DEI REVISORI
ART. 35
  
    § 1. Il Segretario svolge le seguenti funzioni:
      a) tiene e aggiorna il libro dei Soci;
      b) riceve le domande di ammissione e le trasmette al Consiglio di  Ammissione;
      c) cura la compilazione e la custodia degli atti sociali e  custodisce l’archivio, opportunamente allestito;
      d) cura le convocazioni dell’Assemblea, del Consiglio di  Presidenza e del Consiglio di Ammissione;
      e) redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del  Consiglio di Presidenza;
      f) cura e conserva presso la sede dell’Associazione il libro dei  verbali e delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio di Presidenza; 
      g) conserva presso la sede dell’Associazione il libro dei verbali  del Collegio dei Revisori; 
      h) attua quanto necessario all’espletamento delle attività delle  Sezioni di cui all’art. 6 dello Statuto, su richiesta dei rispettivi Dirigenti;
      i) cura la corrispondenza ufficiale della Presidenza;
      j) fornisce ai Soci le informazioni richieste sulle attività  sociali.
      § 2. Nell’espletamento delle sue funzioni, il Segretario è  coadiuvato da almeno un Vice Segretario e da alcuni Addetti di Segreteria.    
ART. 36 
  
    § 1. Il Tesoriere svolge le seguenti funzioni: 
      a) risponde della cassa dell’Associazione, insieme col  Presidente; 
      b) cura l’esazione delle quote sociali, rilasciandone quietanza; 
      c) provvede autonomamente alle spese ordinarie, entro il limite  stabilito dal Consiglio di Presidenza;
      d) esegue pagamenti ed effettua rimborsi spese su disposizione del  Presidente o di chi ne faccia le veci; 
      e) tiene la contabilità delle entrate e delle uscite con la  relativa documentazione giustificativa, presentando la situazione di cassa ad  ogni riunione del Consiglio di Presidenza; 
      f) cura la tenuta  del libro giornale e del libro degli inventari.
      § 2. Il libro giornale deve contenere l’indicazione giorno per  giorno delle operazioni relative all’attività e deve essere conservato per un  periodo non inferiore a dieci anni dall’ultimo giorno dell’esercizio a cui si  riferisce. 
      § 3. Il libro degli inventari deve contenere l’indicazione e la  valutazione delle attività e delle passività e si chiude con il bilancio, il  quale deve dimostrare con evidenza e verità le entrate e le uscite.  L’inventario deve essere redatto ogni anno, e deve essere conservato per un  periodo non inferiore a dieci anni dall’ultimo giorno dell’esercizio cui si  riferisce.
      § 4. Il Tesoriere redige ogni anno i bilanci, consuntivo e  preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, esponendoli, dieci  giorni prima della medesima, nella sede dell’Associazione.
      § 5. Nell’espletamento delle sue funzioni, il Tesoriere è  coadiuvato da almeno un Vice Tesoriere.    
ART. 37
    I Dirigenti delle Sezioni, nell’espletamento delle loro responsabilità, si avvalgono della collaborazione dei Vice Dirigenti e degli Addetti delle Sezioni medesime.
ART. 38
    § 1. Nelle questioni ordinarie, i Dirigenti di Sezione, il  Segretario e il Tesoriere sono automaticamente sostituiti, in caso di  impedimento o di assenza, da un Vice o, in mancanza anche di esso, da un  Addetto del rispettivo Ufficio o Sezione. 
§ 2. Nelle scelte di chi fa le veci vale sempre il criterio  dell’anzianità di iscrizione.
TITOLO SETTIMO: Il COLLEGIO DEI REVISORI
ART. 39 
  
    § 1. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno trimestralmente, previa  convocazione del Presidente del Collegio o, in difetto, di un membro, ed  effettua il controllo amministrativo e finanziario nei modi ritenuti opportuni.  Espletate le verifiche di sua competenza, redige un verbale che trasmette, in  copia, al Presidente dell’Associazione ed al Tesoriere. Qualora rilevi  irregolarità amministrative o contabili indica al Presidente dell’Associazione  ed al Tesoriere con quali modalità possono porvi rimedio. 
      § 2. Il Collegio, in particolare,  esercita una verifica di legittimità e di merito sulle entrate e sugli impieghi  dell’Associazione e svolge l’attività di vigilanza sulla regolare tenuta della  contabilità e sulla corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle  scritture contabili, redigendo annualmente una relazione sull’andamento  amministrativo e contabile di ogni esercizio finanziario e sul relativo  bilancio consuntivo. La relazione è trasmessa al Presidente dell’Associazione,  all’Assistente Spirituale ed al Tesoriere almeno cinque giorni prima  dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio.
      § 3. Il Collegio vigila sull’osservanza della legislazione  vaticana pertinente alle proprie funzioni. 
      § 4. Il Collegio può esaminare in ogni  momento le scritture contabili, i registri ed i libri sociali  dell’Associazione, chiedendo le informazioni che ritiene necessarie.
ART. 40
    Il libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori è tenuto a cura del Collegio stesso ed è conservato dal Segretario dell’Associazione presso la sede della medesima.
ART. 41
  
    Qualora durante il quinquennio del Collegio dei Revisori si verifichi il caso di decadenza, di rinuncia presentata per iscritto, di impedimento permanente o di morte di un Revisore, spetta agli altri due Revisori scegliere un facente funzione, che resta in carica fino alle elezioni successive.
TITOLO OTTAVO: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
ART. 42
  
    § 1. I provvedimenti disciplinari a carico dei Soci riguardano  comportamenti, atteggiamenti e parole che siano in contrasto col dovere di  particolare testimonianza di vita cristiana, di apostolato e di fedeltà alla  Sede Apostolica, a cui si ispira l’Associazione (cfr. art. 1 dello Statuto),  nonché con una corretta condotta di vita civile e sociale. 
      § 2. I provvedimenti disciplinari possono riguardare anche le  modalità di prestazione del servizio nelle Sezioni ovvero nelle altre attività  associative, a tenore delle rispettive disposizioni operative.    
ART. 43
    § 1. I provvedimenti disciplinari sono:
      a) ammonizione;
      b) censura;
      c) sospensione per un congruo periodo, non superiore ad un anno;
      d) espulsione. 
      § 2. Tali provvedimenti sono adottati dal Consiglio di  Presidenza, a maggioranza dei due terzi del Consiglio medesimo.    
ART. 44 
  
    L’azione disciplinare è promossa dal Consiglio di Presidenza o su istanza motivata di Soci.
ART. 45 
  
    § 1. Il Consiglio di Presidenza, prima di adottare i provvedimenti  disciplinari, è sempre tenuto a interpellare per iscritto e considerare le  ragioni esposte dal Socio interessato.
      § 2. Il Consiglio di Presidenza può delegare eventuali attività  istruttorie ad un’apposita Commissione disciplinare, la quale, all’esito  dell’istruttoria, consegna al Consiglio una relazione sulla vicenda, esprimendo  il proprio parere al riguardo. 
§ 3. Ogni provvedimento disciplinare, debitamente motivato, deve essere  redatto in forma scritta e tempestivamente comunicato al Socio interessato.
Allegato  A
      Stemma  dell’Associazione Santi Pietro e Paolo

a) Lo stemma dell’Associazione Santi Pietro e Paolo è  sormontato dai simboli della dignità pontificia che ne evidenziano la  giurisdizione della Santa Sede e la fedeltà dei sodali ad essa: due chiavi  decussate, a destra d’oro ed a sinistra d’argento, avvinte da un cordone di  rosso e coronate dalla Tiara Papale;
      b) l’Arma: scudo sannitico di rosso, alla bordura d’oro,  ai Santi Pietro e Paolo in oro separati da un crescente riversato in oro e da  un plinto in oro al centro con la scritta “Petrus” in oro nel cantone  sinistro e la scritta “Paulus” in oro nel cantone destro e con un’amaide  d’oro in punta; 
      c) il Motto su lista bifida e svolazzante d’oro in  lettere maiuscole romane, collocato sotto la punta dello scudo: “FIDE  CONSTAMUS AVITA”.
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